Il pegno su quote di srl si costituisce con l’iscrizione al Registro Imprese
La formalità dell’iscrizione configurata come criterio generale di efficacia e opponibilità nelle vicende circolatorie delle quote di partecipazione in srl
La costituzione in pegno delle quote di srl è soggetta al disposto dell’art. 2806 c.c., ai sensi del quale il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi; sicché il diritto di pegno risulta costituito con l’iscrizione del relativo atto nel Registro delle imprese. Tale formalità deve essere considerata criterio generale di efficacia e opponibilità delle vicende in senso lato circolatorie delle quote di srl.
Sono queste le importanti conclusioni cui perviene la Cassazione nella sentenza n. 31051, depositata ieri.
L’art. 2471-bis c.c. stabilisce che la partecipazione in una srl può essere (anche) oggetto di pegno, con applicazione delle disposizioni dettate in materia, per le azioni delle spa, ...