Rimesse solutorie revocabili anche senza revoca del mandato
Irrilevante che il mandato all’incasso sia conferito fuori dal periodo sospetto
Con sentenza n. 31044, depositata ieri, la Cassazione stabilisce che, ai fini della revocatoria fallimentare di rimesse aventi funzione solutoria, è irrilevante la circostanza che il mandato irrevocabile all’incasso sia stato conferito alla banca all’infuori del “periodo sospetto”, dal momento che è la singola rimessa e non il (presunto) rapporto ad essere oggetto di declaratoria di inefficacia.
Gli atti solutori, infatti, indipendentemente dalla revocabilità del mandato, restano autonomamente revocabili (art. 67 del RD 267/42).
La vertenza impatta sul tema dell’inefficacia delle rimesse effettuate da una società – all’epoca dei fatti in bonis e successivamente in amministrazione straordinaria – sul conto corrente intrattenuto con un istituto bancario.
Con la
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