Sospensione della procedura esecutiva con interessi moratori sopra soglia
Per gli interessi vale la normativa antiusura e come parametro per verificare l’usurarietà va usato il tasso soglia ex art. 2 comma 2 della L. 108/96
Ancora incertezze sul rapporto tra interessi moratori e usura nel nostro ordinamento.
Con un’ordinanza del 9 ottobre 2019, il Tribunale di Bari ha sospeso la procedura esecutiva sul presupposto della stipulazione nel contratto di mutuo di interessi moratori superiori al tasso soglia di cui all’art. 2 comma 2 della L. 108/1996.
Il giudice ha, dunque, accolto l’istanza di sospensione dell’esecuzione immobiliare promossa dalla parte esecutata a seguito dell’opposizione ex art. 615 c.p.c.
Gli interessi moratori sopra soglia previsti dal contratto configurerebbero, infatti, i “gravi motivi” richiesti dalla norma per sospendere la procedura cautelare e rinviare alla successiva decisione di merito.
Il requisito è tradizionalmente ricollegato all’esistenza ...
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