Sanzioni da COVID-19 disapplicabili dal giudice ordinario
In alternativa, è possibile sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma
A causa dell’emergenza COVID-19 molti dei diritti fondamentali, fissati nella Costituzione, sono stati compressi: dalla libertà di circolazione (ex art. 16 Cost.) alla libertà di riunione (art. 17), dalla libertà di culto (art. 19) alla libertà d’iniziativa economica (art. 41). Contemporaneamente anche l’attività giurisdizionale (salvo eccezioni) è stata sospesa, come pure sospeso è risultato il diritto di voto dei cittadini. Le attività economiche sono state fortemente discriminate, a seconda del settore d’appartenenza a molti soggetti è stata preclusa la possibilità di operare, mentre chi ha potuto continuare a esercitare la propria professione ha comunque conosciuto limitazioni stringenti: nell’approvvigionamento di merci e servizi, nelle modalità di svolgimento
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