Falcidia dei privilegiati con attestazione dell’OCC anche nella procedura liquidatoria
Liquidazione «familiare» anche per il sovraindebitamento del convivente accomandatario
Il Tribunale di Mantova 8 aprile 2021 ha enunciato alcuni principi relativi alla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, osservando, in primo luogo, che nella procedura liquidatoria, nonostante il silenzio normativo, il pagamento non integrale dei creditori privilegiati presuppone l’attestazione dell’OCC di cui all’art. 7 della L. 3/2012.
L’accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore possono prevedere (art. 7 comma 1 secondo periodo della L. 3/2012) un pagamento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che ne sia assicurato il soddisfacimento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato
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