Olio d’oliva al 4% anche per la produzione di cosmetici
Con la consulenza giuridica n. 12 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha osservato come, per le cessioni di olio d’oliva, non sia richiesta una particolare destinazione d’uso ai fini dell’aliquota IVA del 4%. Di conseguenza, sono soggette alla predetta aliquota agevolata, ai sensi del n. 13 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72, anche le cessioni di olio d’oliva destinate alla produzione di cosmetici.
La conclusione cui è pervenuta l’Agenzia delle Entrate discende da un’analisi della normativa IVA e della nomenclatura doganale applicabile ai prodotti in argomento.
Il richiamato n. 13 della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’aliquota del 4% per l’olio d’oliva in termini generali, senza un riferimento alla destinazione umana o animale (come previsto, invece, per gli oli vegetali).
Inoltre, anche dal punto di vista doganale non è richiesta una particolare destinazione d’uso per l’olio d’oliva.
In base alle note complementari della Nomenclatura combinata, “rientrano nelle voci 1509 e 1510 soltanto gli oli provenienti esclusivamente dal trattamento delle olive e le cui caratteristiche relative ai tenori in acidi grassi e in steroli sono indicate nell’allegato I del Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione. La loro presenza può essere determinata con i metodi indicati negli allegati X e XIX di detto Regolamento”.
Si precisa che “rientrano nella sottovoce 1509 10 soltanto gli oli d’oliva definiti di seguito ai punti 1, 2 e 3, che sono stati ottenuti esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni tali da non causare alterazioni dell’olio, e che non hanno subito trattamenti diversi dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione. Gli oli d’oliva ottenuti con l’impiego di solventi, additivi ad azione chimica o biochimica, o mediante processi di riesterificazione o da miscele di oli di diversa natura sono esclusi da tale sottovoce”.
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