Per la causazione del fallimento per operazioni dolose natura da chiarire
Due sentenze della Cassazione, depositate lo stesso giorno, sembrano prima confermare e poi rigettare la natura di reato preterintenzionale
L’art. 223 comma 2 n. 2 del RD 267/42 punisce con la stessa rigorosa pena comminata per la bancarotta fraudolenta (reclusione da tre a dieci anni) gli amministratori che abbiano cagionato il fallimento della società con dolo o per effetto di operazioni dolose. Si tratta di due fattispecie distinte ma sovrapponibili sul piano oggettivo (cfr. Cass. n. 38728/2014).
La giurisprudenza di legittimità è solita (cfr. Cass. n. 20858/2021 e Cass. n. 12945/2020) sottolineare come l’integrazione di tali fattispecie presupponga una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non direttamente dall’azione dannosa del soggetto attivo, ma da un fatto di maggiore complessità strutturale, riscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o, comunque, una pluralità
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