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LAVORO & PREVIDENZA

Licenziamento collettivo nella liquidazione giudiziale con fasi unificate

I rapporti di lavoro si interrompono dalla data in cui il curatore comunica la risoluzione

/ Giada GIANOLA

Sabato, 3 giugno 2023

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In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro, il curatore, per avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991, deve osservare la specifica procedura, disposta in deroga a quella generale, prevista dal Codice della crisi (CCII) al comma 6 dell’art. 189, la quale non si applica alle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese (art. 189 comma 7 del CCII).

Recentemente l’INPS, con la circ. n. 46/2023, ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi informativi e contributivi cui il curatore è tenuto in tali ipotesi, connesse fondamentalmente al pagamento del c.d. ticket di licenziamento (si veda “Ticket licenziamento sempre valido per le cessazioni di lavoro nella crisi d’impresa” ...

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