Aliquota IVA del 10% per il prodotto dietetico
Nella risposta a interpello n. 362 pubblicata ieri, 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate precisa l’aliquota IVA applicabile alla cessione di un prodotto dietetico classificato alla voce 21.06.90 (ex 2107) della Nomenclatura Combinata.
Richiamando la circ. n. 32/2010, si ribadisce che l’individuazione dell’aliquota corretta per i singoli beni dipende dall’accertamento tecnico di competenza dell’Agenzia delle Dogane, che ne esamina la composizione e la qualificazione merceologica.
Tenuto conto di ciò, l’Agenzia rileva che il n. 80) della Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 stabilisce l’IVA al 10% per la cessione dei prodotti classificati nella voce 21.06.90 (“preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”), che corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987 citata dalla disposizione (cfr., da ultimo, risposte a interpello nn. 332/2021, 333/2021, 382/2021, 383/2021 e 386/2021).
Nel caso specifico, in base alla suddetta classificazione doganale, si ritiene che l’aliquota IVA ridotta trovi applicazione con riguardo al prodotto dietetico in discorso, che rientra nei “complementi alimentari diversi” aventi la caratteristica di contribuire al benessere dell’organismo (cfr. Note esplicative della Nomenclatura combinata e Corte di Giustizia Ue, cause riunite nn. da C-410/08 a C-412/02).
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