IMU nelle procedure liquidatorie in cerca di regolamentazione
La delega fiscale non prospetta la comune applicazione del regime agevolativo previsto per il fallimento
L’art. 9 comma 1 lett. a) della L. 111/2023 impegna il Governo a estendere il campo di operatività di diverse disposizioni fiscali dal fallimento (e dalla liquidazione giudiziale) ad altri strumenti disciplinati dal Codice della crisi. È, infatti, stabilito che la tassazione del reddito d’impresa sulla base del metodo del residuo attivo, in un periodo unico, riguarderà tutti gli istituti liquidatori disciplinati dal DLgs. 14/2019.
Lo stesso dicasi per gli adempimenti IVA del fallimento (e della liquidazione giudiziale), che saranno estesi non soltanto agli istituti liquidatori, ma anche ad ogni forma di concordato preventivo – compresa quella con continuità aziendale “diretta” – e amministrazione straordinaria delle grandi imprese.
È, inoltre, contemplato l’ampliamento ...