Con uscita immediata dal forfetario, il costo dei beni è al netto dell’IVA rettificabile
Necessario coordinare la disciplina IRPEF con la disciplina IVA
Secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 71 della L. n. 190/2014, il regime forfetario cessa di avere applicazione nell’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti dal contribuente sono superiori a 100.000 euro; la fuoriuscita immediata, applicabile a partire dal periodo di imposta 2023, è stata oggetto di diversi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, diffusi con la circolare n. 32/2023 (si veda “Per la decadenza dal forfetario si guarda all’incasso, non alla fattura” del 6 dicembre).
La disciplina applicabile alle imposte dirette deve essere coordinata con la disciplina IVA, tenuto conto del fatto che il superamento della soglia di 100.000 euro causa la fuoriuscita dal regime forfetario e l’applicazione della tassazione ordinaria: ...