Cambio di rotta della Cassazione per la comunicazione all’ENEA
L’omessa trasmissione all’ENEA non è causa di decadenza dell’agevolazione per la riqualificazione energetica
La mancata trasmissione della comunicazione all’ENEA che il contribuente deve trasmettere entro 90 giorni dalla fine dei lavori per i quali si intende fruire della detrazione, dal 50% al 65%, prevista per gli interventi volti alla riqualificazione energetica non determina la decadenza dall’agevolazione.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione, nella sentenza 21 marzo 2024 n. 7657, determinando un cambio di rotta rispetto a quanto deciso da un altro Collegio della medesima Corte nell’ordinanza 21 novembre 2022 n. 34151.
Secondo questo nuovo filone, quindi, l’ecobonus, di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. 296/2006 e all’art. 14 del DL 63/2013, continua a spettare anche se il contribuente ha omesso, ma anche ritardato, l’invio all’ENEA rispetto
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