Giovane imprenditore agricolo preferito tra i confinanti per prelazione e riscatto
La L. 36/2024 abroga la disciplina previgente
L’art. 8 della L. 36/2024 accorda all’“impresa giovanile agricola” o al “giovane imprenditore agricolo” di cui all’art. 2 la preferenza, tra più confinanti, ai fini dell’esercizio dei diritti di:
- prelazione ex art. 7 della L. 817/1971;
- riscatto ex art. 8 comma 5 della L. 590/1965;
- prelazione nelle procedure di locazione e alienazione di cui all’art. 66 comma 3 del DL 1/2012.
La precedenza è riconosciuta nell’ordine: al giovane imprenditore agricolo di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti; in via subordinata, alle società di persone e alle cooperative, in cui almeno la metà dei soci sia costituita da imprenditori agricoli di età superiore a 18 e inferiore a 41 anni compiuti; in via ulteriormente subordinata, ...
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