ACCEDI
Sabato, 22 marzo 2025 - Aggiornato alle 6.00

NOTIZIE IN BREVE

Il «sostegno finanziario» di un altro soggetto non è attività commerciale ai fini pex

/ REDAZIONE

Mercoledì, 24 aprile 2024

x
STAMPA

Con la risposta n. 96, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato l’impossibilità di avvalersi della participation exemption ex art. 87 del TUIR in caso di cessione di una partecipazione in una società Beta che risulta soggetto promotore e sostenitore di Delta senza che ne possieda una quota di partecipazione.

Analizzando il contratto tra i soggetti in questione, si osserva che Beta, in qualità di ente promotore, si impegna a fornire supporto finanziario a Delta, garantendo l’equilibrio economico-finanziario dell’attività di quest’ultima. A questi fini, Beta riceve a titolo di remunerazione una percentuale degli utili prodotti dalla Delta e, eventualmente, fornisce supporto finanziario in caso di perdite.

In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate rileva che il contratto del caso si specie non è diretto a regolare rapporti “partecipativi” o di altra natura, che implichino condivisione di rischi, poteri gestionali e/o di utili societari. Inoltre, non è previsto alcun apporto da parte di Beta. Ne consegue che quest’ultima non applica la disciplina delle holding per verificare il requisito della commercialità ai fini pex (art. 87 comma 5 del TUIR).

Inoltre, si ritiene che l’attività di Beta si limiti al mero impegno dell’assunzione del rischio della gestione economica-finanziaria di Delta, garantendo che quest’ultima abbia i mezzi finanziari per provvedere al proprio funzionamento e al perseguimento delle sue finalità istituzionali. Pertanto, tale attività non può essere qualificata come attività commerciale ex art. 87 comma 1 lett. d) del TUIR ai fini dell’applicazione della participation exemption, in quanto è riconducibile a una mera gestione passiva “che appare esaurirsi, a seconda dei casi, nella percezione di una percentuale degli utili e nel sopportare la totalità delle perdite”.

TORNA SU