Dalla mensilità di aprile 2024 in pagamento le domande di ADI con esito positivo
Con il messaggio n. 1816 pubblicato ieri, 13 maggio 2024, l’INPS informa che per le domande di assegno di inclusione (c.d. Adi) in cui sia stata dichiarata la presenza di un componente adulto che non sia disabile ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, o con età pari o superiore a 60 anni, dal mese di febbraio 2024, i codici fiscali interessati per le necessarie verifiche sono stati inviati ai Comuni tramite la piattaforma GePI (e messi a disposizione delle ASL attraverso il servizio dedicato), con accoglimento e messa in pagamento in caso di istruttoria con esito positivo.
Dalla mensilità di aprile 2024 sono poi state poste in pagamento le domande di Adi per le quali non sia stato comunicato all’INPS l’esito delle verifiche della condizione di svantaggio e dell’inserimento in un programma di cura e assistenza entro 60 giorni dalla comunicazione da parte dell’Istituto, e la cui istruttoria abbia avuto esito positivo.
A tal fine si ricorda che l’INPS, ai fini del riconoscimento dell’Adi, verifica le condizioni di svantaggio e di inserimento nei programmi di cura e assistenza dichiarati nelle domande presso le amministrazioni che hanno rilasciato le relative certificazioni: per quelle rilasciate dal Comune, l’INPS comunica al Comune stesso le dichiarazioni da verificare mediante la Piattaforma GePI, con comunicazione dell’esito delle verifiche all’INPS entro 60 giorni (art. 4 comma 7 del DM 154/2023).
Per le certificazioni di svantaggio diverse, l’amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza deve attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l’inserimento nel programma di cura e assistenza, che va confermata, entro 60 giorni dalla ricevuta di notifica da parte dell’INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio “Validazione delle certificazioni ADI” (cfr. messaggio INPS n. 623/2024).
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