Atto formato all’estero da registrare dopo il deposito
Si applicano le norme vigenti al momento del deposito, non quelle vigenti al momento dell’atto
L’atto, formato all’estero, di assegnazione di immobili siti in Italia (conseguente dallo scioglimento della società di diritto lussemburghese), depositato presso il notaio italiano per il suo utilizzo in Italia (ai sensi dell’art. 106 della L. 89/1913), va registrato entro 60 giorni, decorrenti non dalla formazione dell’atto, bensì dalla data di deposito presso il notaio.
Inoltre, l’atto va tassato applicando le norme vigenti al momento del deposito e non quelle vigenti al momento della formazione dell’atto estero.
Questo il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 13779, depositata ieri.
Nel caso di specie, il 31 dicembre 2013, veniva stipulato all’estero l’atto di liquidazione della società Alfa di diritto lussemburghese, con ...