Possibile versare le somme derivanti dal recupero del bollo dovuto sulle e-fatture
Con la risoluzione n. 28 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per versare, tramite i modelli F24 e F24 enti pubblici (F24 EP), le somme derivanti dal recupero dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e dei relativi interessi e sanzioni, dovuti a seguito del controllo automatizzato di cui all’art. 2 del DM del 4 dicembre 2020, i codici da usare sono:
- “A400”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato”;
- “A401”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - sanzioni”;
- “A402”, denominato “Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - articolo 2 del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 4 dicembre 2020 - Controllo automatizzato - interessi”.
In sede di compilazione del modello F24, i codici tributo vanno esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nei campi “codice atto” e “anno di riferimento”, nel formato “AAAA”, delle informazioni reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia.
In sede di compilazione del modello F24 EP, i citati codici tributo sono esposti secondo le seguenti modalità:
- nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”;
- i campi “codice atto” e “riferimento B” sono valorizzati, rispettivamente, con il codice atto e l’anno reperibili all’interno delle comunicazioni inviate telematicamente dall’Agenzia delle Entrate;
- il campo “riferimento A” non è valorizzato.
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