Niente registro per il finanziamento soci enunciato nella delibera di aumento del capitale
La delibera assembleare di aumento del capitale sociale, realizzato mediante l’imputazione di un finanziamento del socio, concluso in forma orale con la società, non è assoggettabile all’imposta di registro, trattandosi di una fattispecie riconducile al disposto di cui all’art. 22 comma 2 del DPR 131/1986. È quanto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 15714, depositata ieri, la quale si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato (tra le tante, Cass. n. 1960/2024; Cass. nn. 3841 e 3839 del 2023).
In continuità con il precedente indirizzo, l’odierna decisone ricorda che, nel caso di enunciazione di un contratto verbale di finanziamento soci contenuta in una delibera assembleare, l’operatività del principio di tassazione delle disposizioni enunciate (di cui al comma 1 dell’art. 22 del DPR 131/1986) presuppone la compresenza di tre elementi, costituiti:
- dall’esistenza di una compiuta enunciazione;
- dall’identità di parti tra l’atto enunciante (il verbale assembleare) e l’atto enunciato (il finanziamento);
- dalla c.d. permanenza degli effetti dell’atto enunciato.
In relazione a quest’ultimo profilo, la Suprema Corte osserva che, ai sensi dell’art. 22 comma 2 del DPR 131/86, l’enunciazione (in altro atto) di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta di registro quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione.
Proprio a questa previsione è riconducibile il finanziamento soci enunciato nella delibera di aumento del capitale, il quale cessa i suoi effetti in conseguenza della definitiva imputazione a capitale della somma a suo tempo versata dal socio alla società. Infatti, come già ammesso dalla giurisprudenza (Cass. n. 6711/2009), l’imputazione del finanziamento a capitale sociale estingue per compensazione:
- il credito restitutorio (e di eventuale pagamento degli interessi) vantato dal socio nei confronti della società;
- e il debito di conferimento che il socio ha verso la società.
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