Esenzione IVA per le prestazioni dei chiropratici consolidata
Alcune recenti pronunce della Cassazione ritengono ormai del tutto superato il precedente orientamento contrario
L’emanazione del decreto che definisce l’ordinamento didattico del corso in chiroprassi non è indispensabile, ai fini del riconoscimento dell’esenzione IVA alle prestazioni mediche rese dai chiropratici. Si tratta di quanto nuovamente ribadito dalla Corte di Cassazione nelle recenti ordinanze nn. 13230/2024 e 12199/2024.
L’art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 prevede l’esenzione IVA per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’ambito delle professioni mediche e di alcune attività paramediche. L’art. 2 comma 355 della L. 244/2007 aveva previsto l’istituzione, presso il Ministero della Salute, di un registro dei dottori in chiropratica, definendoli come professionisti sanitari di grado primario nel campo
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