Incertezze sui finanziamenti estinti prima dei 18 mesi
Sussistono contrasti interpretativi sull’applicabilità dell’imposta sostitutiva
L’art. 15 del DPR 601/73 prevede che, in presenza di opzione per l’imposizione sostitutiva, i finanziamenti, stipulati in Italia da banche e istituti di credito, aventi durata superiore a 18 mesi, scontano, in luogo delle ordinarie imposte d’atto (imposta di registro, imposta di bollo, imposte ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni governative), l’imposizione sostitutiva nella misura dello 0,25% dell’ammontare del mutuo.
Nel corso del tempo, l’Amministrazione finanziaria e la giurisprudenza hanno fornito risposte altalenanti in merito alla possibilità di ritenere integrato il requisito della durata del finanziamento superiore a 18 mesi sulla base del solo riferimento alla durata contrattualmente stabilita delle parti, a prescindere dalla concreta
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