Composizione negoziata con pubblicazioni senza seguito
L’archiviazione del procedimento potrà essere iscritta nel Registro delle imprese solo in caso di misure protettive
Ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 14/2019 (CCII) l’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ha facoltà di accesso alla composizione negoziata mediante domanda di nomina di un esperto indipendente, depositata sulla piattaforma telematica istituita ex art. 13 del CCII.
L’istanza e l’eventuale successiva nomina dell’esperto sono informazioni interne e non vengono pubblicizzate nel Registro delle imprese per motivi di “riservatezza”, richiamata in varie norme del procedimento.
Pertanto, solo i creditori coinvolti dall’imprenditore conoscono l’iniziativa, sia perché viene loro rivolta la proposta di composizione (che potrebbe riguardare la sottoscrizione di contratti, convenzioni di moratoria o accordi),
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