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Legittime le riprese per gli addebiti infragruppo tra società consolidate

/ REDAZIONE

Mercoledì, 26 giugno 2024

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L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 17433/2024 di ieri ha sancito l’inammissibilità dello spostamento di oneri tra società incluse nel medesimo consolidato nazionale, pur se con tali operazioni infragruppo non varia l’imponibile di gruppo.
In particolare, il giudizio verteva su un caso riguardante la ripresa di costi non sufficientemente documentati derivanti da prestazioni di consulenza riguardanti strategia commerciale, organizzazione, pianificazione logistica, acquisti, affari finanziari e controllo direzionale avvenute tra due società del gruppo.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado, la quale sanciva che l’Amministrazione finanziaria non avesse interesse ad agire. La Commissione di secondo grado, in particolare, aveva argomentato che la ripresa dei costi iscritti nel bilancio di una consolidata e addebitati dalla controllante, non modificando il reddito emergente dall’unica dichiarazione del consolidato, non facesse scaturire in capo all’Amministrazione un effettivo interesse a impugnare la sentenza di primo grado.

Ad avviso della Cassazione, invece, la tassatività e l’inderogabilità delle norme che attengono alla determinazione del reddito impediscono, indipendentemente dalla correttezza della base imponibile complessiva, l’arbitraria traslazione di elementi reddituali da una società all’altra.

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