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Assicurazione in Giappone per disoccupazione involontaria in un’altra sezione del formulario

/ REDAZIONE

Mercoledì, 3 luglio 2024

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L’INPS, con il messaggio n. 2461 pubblicato ieri, ha in parte rettificato il messaggio n. 2199/2024 in riferimento alla copertura assicurativa per la disoccupazione involontaria dei lavoratori distaccati in uno degli Stati firmatari dell’Accordo sulla sicurezza sociale tra Italia e Giappone (si veda “Per i lavoratori distaccati in Giappone va aperta la posizione contributiva con codice «4Z»” del 12 giugno 2024).

Con il citato messaggio n. 2199/2024 era stato chiarito che, in caso di assicurazione nello Stato di provenienza anche per la disoccupazione involontaria, tale circostanza doveva risultare dall’espressa indicazione nella sezione 4 del formulario di copertura assicurativa (“IT/JPN 101” per i lavoratori distaccati dall’Italia e “JPN/IT/ 101” per i lavoratori distaccati dal Giappone) della norma di riferimento in base alla quale il lavoratore fosse assicurato anche per il predetto rischio (cfr. l’art. 13 dell’Accordo).

Con il messaggio di ieri l’Istituto è tornato sui suoi passi: se per i lavoratori inviati in distacco dall’Italia in Giappone le indicazioni fornite con il precedente messaggio n. 2199/2024 restano confermate, per quanto riguarda, invece, i lavoratori distaccati dal Giappone in Italia le istruzioni fornite sono state in parte corrette.
Infatti, per i lavoratori giapponesi distaccati in Italia l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria deve risultare dalla sezione 6 del formulario “JPN/IT 101” (v. Allegato n. 1 del messaggio in commento) – sezione unicamente presente nel certificato di copertura rilasciato dall’Istituzione previdenziale giapponese – e non, quindi, dalla sezione 4.

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