Il voto determinante del custode legittima l’accantonamento degli utili
Il Tribunale di Milano, nella sentenza dell’8 febbraio scorso, ha ribadito che anche nelle srl il diritto del socio a percepire gli utili presuppone una preventiva delibera assembleare che ne disponga la distribuzione, rientrando nei poteri dell’assemblea che approva il bilancio la facoltà di prevederne l’accantonamento o il reimpiego nell’interesse della stessa società con una decisione censurabile solo se frutto di iniziative dei soci di maggioranza volte ad acquisire posizioni di indebito vantaggio a danno degli altri soci.
Grava sul socio di minoranza che impugna la delibera l’onere di provare che la decisione di accantonare gli utili sia abusiva, perché volta intenzionalmente a perseguire un obiettivo antitetico rispetto all’interesse sociale o perché tesa a provocare la lesione della posizione degli altri soci in violazione del canone di buona fede oggettiva che, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., deve informare l’esecuzione del contratto sociale verso lo “scopo di dividerne gli utili”.
Ciò fermo restando che il sindacato sull’esercizio del potere discrezionale della maggioranza deve attenere ad aspetti evidentemente sintomatici della violazione della buona fede, non potendo spingersi a complesse valutazioni di merito in ordine all’opportunità delle scelte di gestione dell’attività comune sottese all’accantonamento dell’utile.
A fronte di ciò, non può ritenersi illegittima la decisione di non distribuire gli utili quando:
- da un lato, non ha in alcun modo danneggiato la società;
- dall’altro, viene adottata grazie al voto determinante di chi – come il custode di una quota di partecipazione – non abbia alcun motivo di danneggiare la minoranza, ma solo di prendere le decisioni ritenute migliori per la continuità societaria.
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