Per l’esercizio abusivo di attività finanziaria può bastare un solo finanziamento
Ciò, però, a condizione che l’attività di concessione di finanziamenti sia potenzialmente in grado di rivolgersi a una pluralità di persone
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 26110/2024, ha precisato che il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, di cui all’art. 132 del DLgs. 385/93, è ravvisabile anche in presenza della concessione di un solo finanziamento quando l’attività, per come organizzata, sia rivolta a un numero potenzialmente illimitato di persone.
Ai sensi dell’art. 132 del DLgs. 385/93, chiunque svolga nei confronti del pubblico l’attività finanziarie prevista dall’art. 106 comma 1 (ossia l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma) in assenza dell’autorizzazione di cui all’art. 107 o dell’iscrizione di cui all’art. 111 (in tema di microcredito) ovvero dell’art. 112
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