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Ritorsivo il licenziamento intimato in seguito al rifiuto del part time

/ REDAZIONE

Martedì, 9 luglio 2024

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Il licenziamento intimato a seguito del rifiuto, avanzato dal dipendente, del part time, deve essere considerato ritorsivo e, pertanto, nullo. In tal senso si è espressa la Suprema Corte, con la sentenza n. 18547 di ieri, 8 luglio 2024.
I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla legittimità di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo per crisi aziendale intimato a un lavoratore, hanno avuto modo, con la sentenza in commento, di delineare il confine tra due fattispecie ben distinte.

In particolare, il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione di un rapporto part time in full time, o viceversa, va ritenuto ingiustificato perché adottato in violazione dell’art. 8 comma 1 del DLgs. 81/2015. Diversamente, il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part time, ancorché mascherato da altre ragioni, come, nel caso di specie, il giustificato motivo oggettivo, va ritenuto ritorsivo, in quanto mosso dall’unico e precipuo fine di eludere il divieto di cui all’art. 8 del summenzionato decreto, attraverso una ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.

Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile a un caso di nullità del recesso di cui all’art. 1345 c.c., si applica la tutela reintegratoria piena di cui all’art. 2 del DLgs. 23/2015.


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