Niente sostitutiva sull’ipoteca se il finanziamento non è concluso in Italia
Non è sufficiente che l’atto di garanzia sia stato stipulato nel territorio dello Stato
Con la risposta a interpello n. 150/2024, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che l’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine di cui agli artt. 15 e 17 del DPR 601/1973 può trovare applicazione anche nei confronti delle garanzie inerenti al contratto di finanziamento (nel caso di specie, l’atto di costituzione di un’ipoteca volontaria) solo se i presupposti per l’applicazione dell’agevolazione fiscale in discorso ricorrono con riguardo alla concessione del credito situata a monte.
Nella concreta fattispecie oggetto dell’istanza, una società di diritto tedesco (qualificata in base al proprio statuto e all’estratto del registro delle cooperative presso la Pretura tedesca quale istituto di credito che esercita ...
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41