Base imponibile IVA delimitata per le agenzie di viaggio
Nella determinazione della base imponibile IVA, relativa al regime speciale per le agenzie di viaggio e turismo, rilevano solo i costi sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. È quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 155 pubblicata ieri, 15 luglio 2024.
Il caso esaminato riguarda una società che, in qualità di Official Hospitality Provider di un determinato evento, si obbliga a vendere pacchetti esperienziali riconoscendo a un altro soggetto:
- una retribuzione minima per l’acquisizione del diritto di vendita dei pacchetti, indipendentemente dalla vendita effettiva di questi ultimi (c.d. “minimum guarantee”);
- una percentuale dei ricavi e dei profitti ottenuti dalla vendita di tali pacchetti (c.d. “revenue share” e “profit share”).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, questi compensi non possono essere considerati nella base imponibile IVA di cui all’art. 74-ter comma 2 del DPR 633/72, in quanto servizi non direttamente rivolti a vantaggio dei viaggiatori. Di conseguenza, la relativa imposta potrà essere detratta in via ordinaria.
Sotto un diverso profilo, è stato chiarito che l’imposta relativa alla vendita dei biglietti di ingresso e dei diversi servizi di ospitalità dovrà essere applicata separatamente, riservando a ciascuna operazione il relativo trattamento IVA.