Premi convertiti in contributi al Fondo pensione senza obbligo di comunicazione per il dipendente
Con la risposta a interpello n. 154, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di conversione del premio di risultato in contributi alle forme pensionistiche complementari, laddove sia il datore di lavoro a provvedere alla prevista comunicazione al Fondo pensione al posto del dipendente, quest’ultimo è esonerato da tale obbligo.
Si ricorda che, ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 184-bis della L. 208/2015, i contributi alla previdenza complementare versati in sostituzione del premio di risultato non concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF.
Nel merito, l’istante (un Fondo pensione) ha chiesto se i chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risoluzione n. 55/2020 riguardo all’assenza di oneri di comunicazione, in capo ai dipendenti, in caso di versamento di contributi a fondi pensione in base a piani di welfare aziendale, possano applicarsi anche in relazione all’ipotesi di contributi versati a fondi pensione in sostituzione del premio di risultato aziendale.
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che nel caso in esame i contributi versati al Fondo pensione in sostituzione del premio di risultato sono comunicati distintamente dai contributi mensili ordinari.
Pertanto, tenuto conto che la comunicazione al Fondo di previdenza complementare è posta nell’interesse del contribuente, al fine di evitare la tassazione dei contributi versati in sostituzione dei premi di risultato al momento della liquidazione della prestazione, nella risposta si ritiene che, nell’ipotesi in cui sia il datore di lavoro a provvedere a tale comunicazione al posto del dipendente, quest’ultimo possa ritenersi esonerato da detto obbligo.
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