Tirocinio professionale con modalità ordinarie
Con il Pronto Ordini n. 33/2024, il CNDCEC ha chiarito che il Ministero dell’Università non ha inteso ammettere la possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie.
Si ricorda che l’ultimo Milleproroghe (art. 6 comma 3 del DL 215/2023 convertito) ha prorogato al 31 dicembre 2024 la disposizione che consente, qualora sia necessario per il protrarsi dello stato di emergenza, di derogare alle modalità ordinarie previste per gli esami di Stato di abilitazione all’esercizio di alcune professioni. Le modalità devono essere definite da un decreto ministeriale. A differenza delle precedenti proroghe, la norma non cita più espressamente i tirocini.
Il CNDCEC chiarisce che, con riferimento a tale disposizione, il Ministero dell’Università non ha ammesso la possibilità di svolgere il tirocinio secondo modalità diverse da quelle ordinarie, avendo disposto modalità in deroga a quelle ordinarie solo per lo svolgimento dell’esame di Stato (cfr. Informativa n. 60/2024; si veda “Esami di Stato a luglio e novembre di nuovo in presenza” del 2 luglio).