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Contributo annuale per l’iscrizione all’Albo con termine di prescrizione quinquennale

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 luglio 2024

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Il termine di prescrizione del contributo annuale per l’iscrizione all’Albo è quello quinquennale indicato dall’art. 2948 c.c.
Il CNDCEC ha fornito il chiarimento con il Pronto Ordini n. 66/2024.

Il Consiglio nazionale osserva prima di tutto che, in base all’art. 12 comma 1 lett. p) del DLgs. 139/2005, il Consiglio dell’Ordine è legittimato a fissare e riscuotere dai propri iscritti un contributo annuale e un contributo per l’iscrizione nell’Albo o nell’elenco. L’ordinamento professionale attribuisce quindi al Consiglio una potestà impositiva rispetto a una prestazione che l’iscritto deve assolvere obbligatoriamente e al cui pagamento è condizionata l’appartenenza all’ordine e al conseguente esercizio della professione.

Il contributo – prosegue il CNDCEC – ha natura di tassa e l’importo non è commisurato al costo dei servizi resi o al valore delle prestazioni erogate, ma alle spese necessarie al funzionamento del Consiglio. Di conseguenza, il pagamento della quota associativa, che matura per tutti coloro che alla data del 1° gennaio di ciascun anno sono iscritti nell’albo o nell’elenco, è dovuto per il solo fatto di essere iscritto all’Albo.

Dato che si tratta di tassa che va versata con cadenza annuale, come anticipato il CNDCEC ritiene che il termine di prescrizione sia quello quinquennale indicato dall’art. 2948 c.c., secondo cui “Si prescrivono in cinque anni: ... 4) in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

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