Giudizio in «concreto» sulle violazioni meramente formali
Il DLgs. 87/2024 normativizza un orientamento consolidato nella prassi
In attuazione della legge di delega per la riforma fiscale (L. 111/2023) è stato rivisto anche il sistema sanzionatorio amministrativo e penale tributario con il DLgs. 87/2024.
Nell’ambito del riassetto della disciplina sanzionatoria è stata recepita una modifica all’art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97 in tema di violazioni meramente formali non sanzionabili.
Secondo detta norma non sono oggetto di sanzioni le violazioni che non pregiudicano l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e non incidono sulla determinazione del tributo. Ciò in ossequio al più generale principio dello Statuto del contribuente ex art. 10 comma 3 della L. 212/2000, che dispone la non irrogazione delle sanzioni per “mera violazione formale senza alcun debito d’imposta”.
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