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Indennità di malattia dei marittimi provvisoria se la retribuzione teorica è superiore all’imponibile

/ REDAZIONE

Sabato, 10 agosto 2024

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Con il messaggio n. 2829 di ieri, l’INPS è tornato sulle novità apportate dall’art. 1 comma 156 della L. 213/2023 alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare di cui agli artt. 6 e 10 del RDL 1918/37.

Si ricorda che la norma ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, le indennità di malattia dei lavoratori marittimi siano corrisposte nella misura del 60% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso.
In merito, sottolinea l’Istituto di previdenza, sono prevenute diverse segnalazioni relativamente alla trasmissione di flussi UniEmens con retribuzioni teoriche più alte dell’imponibile contributivo.

Con il messaggio in commento viene quindi precisato che nei casi in cui la retribuzione teorica esposta nel flusso UniEmens sia superiore all’imponibile contributivo, l’indennità di malattia deve essere provvisoriamente liquidata prendendo come base di calcolo il minore tra i valori delle retribuzioni teoriche esposte nel corso dei mesi precedenti, riferite al medesimo rapporto di lavoro. Resta ferma la necessaria segnalazione al datore di lavoro per la corretta esposizione del dato retributivo sulla mensilità di riferimento, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

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