ACCEDI
Lunedì, 16 giugno 2025 - Aggiornato alle 6.00

IL PUNTO / OPERAZIONI STRAORDINARIE

Retrodatabilità massima degli effetti della fusione vincolata dai limiti fiscali

Gli effetti fiscali non possono essere fatti retroagire a una data antecedente a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio delle partecipanti alla fusione

/ Enrico ZANETTI

Martedì, 27 agosto 2024

x
STAMPA

download PDF download PDF

Ai sensi dell’art. 2504-bis comma 4 c.c., gli effetti della fusione possono essere retrodatati rispetto alla naturale decorrenza giuridica della fusione.
Tuttavia, l’ambito degli effetti retrodatabili, a differenza dell’opposto caso della posticipazione (si veda “Posticipazione degli effetti della fusione solo se avviene per incorporazione” del 20 agosto), è limitato ad aspetti che afferiscono a diritti dei soci delle società partecipanti alla fusione (decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni o quote della società risultante o incorporante), nonché ad adempimenti di carattere amministrativo-contabile (decorrenza dell’imputazione delle operazioni al bilancio della società risultante o incorporante).

In altre parole, per quanto concerne i rapporti ...

CONTENUTO RISERVATO AGLI ABBONATI

ABBONANDOTI POTRAI AVERE UN ACCESSO
ILLIMITATO A TUTTI GLI ARTICOLI
ACCEDI

Non sei ancora un utente abbonato
e vuoi saperne di più?

TORNA SU