Retrodatabilità massima degli effetti della fusione vincolata dai limiti fiscali
Gli effetti fiscali non possono essere fatti retroagire a una data antecedente a quella in cui si è chiuso l’ultimo esercizio delle partecipanti alla fusione
Ai sensi dell’art. 2504-bis comma 4 c.c., gli effetti della fusione possono essere retrodatati rispetto alla naturale decorrenza giuridica della fusione.
Tuttavia, l’ambito degli effetti retrodatabili, a differenza dell’opposto caso della posticipazione (si veda “Posticipazione degli effetti della fusione solo se avviene per incorporazione” del 20 agosto), è limitato ad aspetti che afferiscono a diritti dei soci delle società partecipanti alla fusione (decorrenza della partecipazione agli utili delle azioni o quote della società risultante o incorporante), nonché ad adempimenti di carattere amministrativo-contabile (decorrenza dell’imputazione delle operazioni al bilancio della società risultante o incorporante).
In altre parole, per quanto concerne i rapporti ...
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