Anche le nuove attrezzature di lavoro possono variare il rischio assicurato
La denuncia di variazione all’INAIL deve essere tempestiva per evitare la sanzione amministrativa e la richiesta di premi e sanzioni
L’art. 12 del DPR 1124/65 prevede che i datori di lavoro denuncino all’INAIL le modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall’assicurazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Essi devono altresì provvedere entro lo stesso termine alla denuncia delle variazioni riguardanti l’individuazione del titolare dell’azienda, il domicilio e la residenza di quest’ultimo, nonché la sede dell’azienda.
Le variazioni si dividono quindi in anagrafiche e di rischio.
Con riferimento alle prime, che riguardano appunto il legale rappresentante e la sede aziendale, si ricorda che l’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa formale che va da 125 a 770 euro ...
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