Aliquota IVA al 4% ad ampio raggio per i fertilizzanti
L’aliquota IVA del 4% deve ritenersi applicabile ai fertilizzanti in genere, sia quando prodotti o introdotti nel mercato a seguito della prevista autorizzazione, sia quando inseriti negli appositi elenchi del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF). Si tratta di quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella consulenza giuridica n. 4 pubblicata ieri, 30 agosto 2024.
L’istanza di consulenza giuridica è stata presentata da un’associazione con riguardo ai prodotti “fertilizzanti” di produzione estera commercializzati in Italia a seguito di mutuo riconoscimento.
Il n. 19 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% alle cessioni di “fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748”. Tale legge è stata abrogata e, attualmente, l’art. 2 del DLgs. 75/2010 contiene la definizione di “fertilizzanti”. Di conseguenza, occorre fare riferimento a quest’ultima per l’individuazione dei prodotti in esame (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 282/2020).
Peraltro, il settore dei fertilizzanti ha sviluppato una regolamentazione dettagliata e un particolare sistema di tracciabilità, che fa capo al MASAF. Le ditte produttrici devono essere inserite in un registro nazionale per garantire la tracciabilità dei prodotti.
Alla luce di quanto descritto, l’Agenzia delle Entrate ha concluso ritenendo applicabile l’aliquota IVA del 4% ai fertilizzanti in genere, considerato, fra l’altro, che il citato n. 19 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/72 non fa riferimento ad alcuna voce doganale.
Vietata ogni riproduzione ed estrazione ex art. 70-quater della L. 633/41