L’assoluzione con formula piena ha effetto nel processo tributario
La nuova norma opera per i processi pendenti salvo che il processo tributario sia ormai definitivo
L’ordinanza n. 23570 depositata ieri, 3 settembre 2024, applica per la prima volta una delle novità previste nel decreto “Sanzioni” relativa all’efficacia delle pronunce penali nel processo tributario.
Grazie al DLgs. 87/2024, attuativo della delega fiscale (Legge n. 111/2023), che ha apportato diverse modifiche al sistema sanzionatorio tributario amministrativo e a quello penale, viene introdotto nel DLgs. 74/2000 un nuovo art. 21-bis. La norma dispone che “La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato
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