Nelle spa «chiuse» azioni proprie sempre da contare
La Cassazione conferma un orientamento del 2018 e rigetta i dubbi di legittimità costituzionale
La Cassazione, nella sentenza n. 23557, depositata ieri, ribadisce che, in forza delle modifiche apportate dal DLgs. 224/2010 all’art. 2357-ter comma 2 c.c., nelle spa “chiuse” (ovvero che non hanno azioni quotate o diffuse tra il pubblico in misura rilevante) le azioni proprie, per le quali è sospeso il diritto di voto, sono da computare sia ai fini del quorum costitutivo che del quorum deliberativo dell’assemblea anche quando non si riferiscano al capitale sociale in genere ma a quello presente in assemblea (come previsto per le delibere dell’assemblea ordinaria in seconda convocazione ex art. 2369 comma 3 c.c.).
Nelle spa “aperte”, invece, le azioni proprie si considerano per il calcolo del quorum costitutivo, ma non per il calcolo del quorum deliberativo.
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