Va garantita la salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi
Il Notariato si è occupato della revoca dell’autorizzazione notarile ex art. 21 del DLgs. 149/2022
Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 52-2024/PC, ha affrontato alcune questioni interpretative connesse al comma 6 dell’art. 21 del DLgs. 149/2022, ove si prevede che le autorizzazioni rilasciate dal notaio, ai sensi del comma 1, per la stipula di atti nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere modificate o revocate in ogni tempo dal giudice tutelare, con salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.
Per il Notariato, la lettera dell’art. 21 comma 6 del DLgs. 149/2022, laddove consente “in ogni tempo” la revoca o modifica ...