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Sabato, 14 settembre 2024 - Aggiornato alle 6.00

ECONOMIA & SOCIETÀ

Va garantita la salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi

Il Notariato si è occupato della revoca dell’autorizzazione notarile ex art. 21 del DLgs. 149/2022

/ Carmela NOVELLA

Giovedì, 5 settembre 2024

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Il Consiglio nazionale del Notariato, nello Studio n. 52-2024/PC, ha affrontato alcune questioni interpretative connesse al comma 6 dell’art. 21 del DLgs. 149/2022, ove si prevede che le autorizzazioni rilasciate dal notaio, ai sensi del comma 1, per la stipula di atti nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere modificate o revocate in ogni tempo dal giudice tutelare, con salvezza dei diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Per il Notariato, la lettera dell’art. 21 comma 6 del DLgs. 149/2022, laddove consente “in ogni tempo” la revoca o modifica ...

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