Scissione con scorporo a favore della beneficiaria preesistente in dubbio
La lettera della legge sembra escludere tale possibilità, ma i notai di Milano si pronunciano a favore
A più di un anno dall’introduzione nel nostro ordinamento della nuova fattispecie della scissione mediante scorporo (art. 2506.1 c.c.) a opera dell’art. 51 del DLgs. 19/2023, sono ancora parecchi i dubbi che riguardano l’interpretazione e l’applicazione della nuova disposizione.
Tra le questioni che hanno suscitato maggior dibattito rientra il dubbio riferito all’ammissibilità della scissione mediante scorporo nel caso in cui beneficiaria dell’operazione non sia una società neocostituita, bensì una società preesistente.
Occorre in primo luogo sottolineare come l’art. 2506.1 c.c. preveda, testualmente, che con la scissione mediante scorporo “una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione”.
La limitazione ...