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Separazione ai fini IVA per le attività diverse e scindibili

/ REDAZIONE

Sabato, 7 settembre 2024

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La Cassazione, con la sentenza n. 24022 depositata ieri, ha sancito che l’opzione per il regime di separazione delle attività ai fini IVA (art. 36 comma 3 del DPR 633/72), per i soggetti che esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, è ammissibile solo laddove le diverse attività economiche siano “sostanzialmente diverse ed effettivamente scindibili, sulla base di criteri oggettivi”. Ai fini della separazione, secondo la Corte, devono quindi “essere suscettibili di formare oggetto di autonome attività di impresa, aventi ciascuna una propria struttura organizzativa”.

Tra gli altri principi affermati dalla Cassazione con riferimento alla separazione delle attività IVA, si segnala che non è decisiva la mera attribuzione di un diverso codice ATECO e, inoltre, che ciascuna attività deve essere “esercitata in modo sistematico, non essendo ammessa l’opzione di separazione nel caso in cui alcune di esse siano svolte in modo occasionale”.

Quanto ai profili IRES, la Suprema Corte, richiamando la pronuncia n. 28004/2009, ha ribadito che i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società non possono essere dedotti, in quanto, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non sono diretti alla produzione del reddito, né sono spese poste a vantaggio dei lavoratori come i costi per assicurazione prevista da norma cogente, rimanendo, al verificarsi dell’evento assicurato, il risarcimento di esclusiva spettanza della società.

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