Interessi di mora prescritti per i cinque anni antecedenti l’intimazione
Ormai, la giurisprudenza di vertice è consolidata nel ritenere gli interessi fiscali soggetti alla prescrizione dei cinque anni, operando l’art. 2948 comma 1 n. 4 del codice civile (riguardante proprio gli interessi) ed essendo a questi fini irrilevante che per l’imposta ci sia la prescrizione decennale.
Ciò vale non solo per gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo (art. 20 del DPR 602/73) comunemente contestati nell’atto impositivo ma anche per gli interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73).
Questi ultimi maturano sulle somme a titolo di capitale ma solo successivamente alla notifica della cartella di pagamento o dell’accertamento esecutivo.
La Cassazione, con la pronuncia n. 23863, depositata ieri, nel ribadire che opera la prescrizione dei cinque anni, ha specificato che si può chiederne l’annullamento per intervenuta prescrizione ma limitatamente “al solo quinquennio anteriore alla notificazione dell’intimazione stessa”.
Ciò deve valere quando l’imposta richiesta nella cartella o nell’accertamento esecutivo è soggetta alla prescrizione decennale.
Accogliendo quanto detto dalla Cassazione, la prescrizione, se l’intimazione fosse ad esempio notificata sette anni dopo la cartella:
- non è maturata per le imposte;
- è maturata per le sanzioni di qualsiasi tipo e per gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo;
- per gli interessi di mora, è maturata solo relativamente al quinquennio anteriore alla notificazione dell’intimazione.
Gli interessi di mora, infatti, maturano sino a quando il debitore non provvede al pagamento.