Integrate le fattispecie per la diversificazione da parte dei Comuni delle aliquote IMU
In attuazione dell’art. 1 comma 756 della L. 160/2019, il Ministero dell’Economia e delle finanze, con il DM 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 di ieri, 18 settembre 2024), ha modificato e integrato le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già individuate dal precedente DM 7 luglio 2023, limitatamente alle quali viene consentita la diversificazione delle aliquote IMU previste dai commi 748-755 dell’art. 1 della L. 160/2019 in sede di elaborazione dell’apposito prospetto (si veda “Nuovo prospetto delle aliquote IMU elaborabile da novembre” del 26 settembre 2023).
Il decreto richiama inoltre che, ai sensi dell’art. 6-ter comma 1 del DL 132/2023, l’obbligo dei Comuni di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione dell’apposito prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, decorre dall’anno 2025.
Di conseguenza, per i Comuni che intendono variare le aliquote IMU l’obbligo di attenersi esclusivamente alle fattispecie predeterminate secondo i criteri recati, da ultimo, con il DM 6 settembre 2024, decorre anch’esso dal 2025, in quanto collegato alla vigenza dell’onere di utilizzare il prospetto delle aliquote (cfr. comunicato del Ministero dell’Economia e delle finanze del 30 novembre 2023; si veda “Obbligo del prospetto delle aliquote IMU rinviato al 2025” del 2 dicembre 2023).
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