Domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo pensionistico presentabile solo dal datore
Con il messaggio 3078 di ieri, 19 settembre 2024, l’INPS ha fornito ulteriori indicazioni operative in merito alla possibilità di ricostituire le prestazioni di esodo di cui all’art. 41 comma 5-bis del DLgs. 148/2015 e all’art. 4 commi 1-7 della L. 92/2012, di rideterminare l’importo della prestazione e la sua scadenza, in presenza di contribuzione accreditata a seguito di domanda presentata successivamente all’accesso in esodo.
L’Istituto ricorda innanzitutto che la domanda di prestazione di accompagnamento a pensione è trasmessa telematicamente dal datore di lavoro tramite il “Portale prestazioni esodo”. Nella domanda sono riportate anche le informazioni – certificate dall’INPS – relative all’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, nonché la data fino alla quale il datore di lavoro si impegna a versare la contribuzione correlata. Poiché le prestazioni di esodo sono erogate su richiesta del datore di lavoro che ha l’onere del pagamento delle prestazioni stesse, non è possibile procedere alla loro ricostituzione né d’ufficio né su istanza del lavoratore. La domanda di ricostituzione deve quindi essere presentata esclusivamente dal datore di lavoro esodante, in accordo con il lavoratore.
Sul punto, viene precisato che è consentita la ricostituzione delle prestazioni di esodo nel caso in cui:
- dopo la cessazione del rapporto di lavoro vengano erogate retribuzioni riferite al periodo di lavoro precedente alla cessazione e non considerate al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo;
- nell’estratto contributivo risulti contribuzione non presente al momento della liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo.
La Struttura territorialmente competente provvede anche ad avvisare il datore di lavoro e il lavoratore per concordare l’anticipo della scadenza della prestazione e il relativo versamento della contribuzione correlata.
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