Spetta al datore provare l’impossibilità di repêchage del dipendente licenziato
Deve dimostrare di avergli prospettato, prima di intimare il licenziamento, l’ipotesi del demansionamento
Con la sentenza n. 815 del 4 settembre 2024, il Tribunale di Firenze offre interessanti spunti di riflessione inerenti alla fattispecie del licenziamento per motivo “oggettivo” (art. 3 della L. 604/1966), in particolare occupandosi dell’obbligo di c.d. repêchage, del relativo onere probatorio e delle conseguenze del mancato assolvimento gravanti sul datore di lavoro.
Brevemente, la vicenda riguardava un lavoratore estromesso “a causa della crisi in cui versa l’azienda e ad una consistente contrazione del fatturato”, dalla quale discendeva la soppressione delle mansioni a cui il medesimo era, da ultimo, adibito.
Pur restando controversa, all’epoca dell’intimazione dell’atto, la reale contingenza delle traversie economiche addotte (in luce di ...
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