Esenzione da revocatoria fallimentare «ridotta» per i compensi professionali
Il superamento della soglia di oltre un quarto determina la restituzione
La Cassazione, con l’ordinanza n. 25387 di ieri, è ritornata sul tema della revocabilità, ex art. 67 del RD 267/42, del compenso professionale per prestazioni rese – nella specie dall’advisor contabile – in favore della società, poi fallita, e in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo.
I giudici ricordano che, nel sistema della legge fallimentare, il criterio generale è quello della revocabilità, al ricorrere dei presupposti di legge, degli atti e dei pagamenti compiuti nel periodo sospetto. I casi di esenzione dalla revocatoria, invece, costituiscono eccezioni. L’eterogeneità delle ipotesi oggetto di esonero induce, tuttavia, a individuare quale elemento di congiunzione la tutela di interessi meritevoli di protezione (Cass. nn. 26244/2021 e 8900/2024).
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