La sentenza del giudice civile sposta in avanti i termini per il rimborso
Il presupposto per la restituzione è rappresentato dal giudicato
Circoscrivendo il tema alle imposte sui redditi, la domanda di rimborso dei tributi indebitamente pagati a qualsiasi titolo va presentata, a pena di decadenza, entro 48 mesi da quando il pagamento è stato effettuato ai sensi dell’art. 38 del DPR 602/73.
In talune circostanze, è però impossibile rispettare il menzionato termine in quanto, nel momento in cui si effettua il pagamento, non si poteva avere contezza del fatto che lo stesso si sarebbe rivelato, in futuro, indebito per una serie indefinita di motivi.
Entra dunque in gioco l’art. 21 del DLgs. 546/92 secondo cui “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione”. ...
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