Opzioni esercitabili post 30 marzo 2024 con spese pagate «a livello di cantiere»
Sarebbero opportune indicazioni dell’Amministrazione finanziaria sull’interpretazione da dare all’art. 1 comma 5 del DL 39/2024
In relazione alle opzioni di cessione e sconto legate agli interventi “edilizi” ancora non si conosce l’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione finanziaria con riguardo alla portata del comma 5 dell’art. 1 del DL 39/2024.
Sulle spese sostenute dopo il 30 marzo 2024, infatti, le opzioni di cui all’art. 121 del DL 34/2020, che potevano ancora essere esercitate, nonostante il “blocco” del comma 1 dell’art. 2 del DL 11/2023, esclusivamente in forza delle norme di disciplina transitoria recate dai successivi commi 2 e 3 del medesimo art. 2, continuano a poter essere esercitate solo se sono relative a interventi per i quali, alla data del 30 marzo 2024, sia stata già sostenuta una qualche “spesa, documentata da fattura, per lavori
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