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Domenica, 3 novembre 2024

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Nella divisione della società di fatto con conguagli imposta di registro come sul trasferimento

/ REDAZIONE

Sabato, 5 ottobre 2024

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In materia di imposta di registro, l’art. 34 del DPR 131/86, ove sancisce, puramente e semplicemente, che la divisione con la quale a un condividente sono assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello a lui spettante sulla massa comune, “è considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”, fissa “una presunzione assoluta (iuris et de iure), in forza della quale l’eccedenza di valore dei beni assegnati rispetto alla quota sulla massa comune (c.d. conguaglio) è invariabilmente sottoposta al trattamento tributario della compravendita [...]”.
Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 26050, pubblicata ieri, che fa applicazione della norma sulla divisione con conguagli, recata dall’art. 34 comma 2 del DPR 131/86, alla sentenza che, confermando lo scioglimento della società di fatto intercorsa tra gli eredi, “ricostruiva il valore della massa da dividere, disponendo i relativi conguagli tra i condividenti”. 

In pratica, la sentenza, dopo aver ricostruito il valore complessivo del patrimonio (la c.d. massa comune da dividere) e le quote (c.d. di diritto) spettanti ai tre condividenti, aveva poi formato le tre quote (c.d. di fatto), tenendo conto del valore dei beni già intestati (o cointestati) a ciascuno dei condividenti, definitivamente assegnando al condividente i beni che già risultavano a lui intestati. Avendo, così, rinvenuto uno squilibrio tra quanto assegnato a uno dei condividenti e quanto a egli spettante di diritto, il giudice della divisione aveva disposto un conguaglio dovuto da questo a favore degli altri due comproprietari.

In questo contesto, la Suprema Corte ritiene corretto applicare l’imposta di registro “con l’aliquota stabilita per i trasferimenti” come previsto dall’art. 34 comma 2 del DPR 131/86, sul conguaglio, a nulla rilevando, in questo caso, “l’assenza di trasferimento di beni tra gli stessi, giacché ciò che conta, ai fini che occupano, è che al condividente siano assegnati beni per un valore complessivo eccedente quello al medesimo spettante sulla massa comune – come accaduto nella specie – che viene considerata vendita limitatamente alla parte eccedente”.

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