Illegittimo il fondo rischi generico
Un fondo rischi non può essere costituito per rettificare il valore di partecipazioni immobilizzate
La sentenza del Tribunale di Milano dell’11 gennaio 2024 si è pronunciata, oltre che sulle conseguenze della mancanza di informativa sulla continuità aziendale (su cui si veda “Nullo il bilancio impropriamente semplificato che non chiarisce la deroga alla continuità” del 14 ottobre 2024), anche in merito alle condizioni per la rilevazione dei fondi rischi.
Nel caso di specie, la società aveva costituito un fondo connesso a perdite potenziali delle società partecipate nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2019.
Lo stesso fondo era stato, poi, riportato anche nel bilancio successivo.
Entrambi i bilanci non erano mai stati impugnati.
Nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 era stata accantonata una ulteriore somma.
La relativa delibera ...
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